(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2014 1. L' art. 2 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonche' delle problematiche e patologie correlate), e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "apparecchi per il gioco lecito": gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art.110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); b) "gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (GAP)": la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanita'; c) "sala da gioco": l'esercizio pubblico avente come attivita' esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del regio decreto n. 773/1931, nei cui locali sono installati gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a); d) "sala scommesse": l'esercizio pubblico avente come attivita' esclusiva o prevalente l'offerta di scommesse ai sensi dell'art. 88 del regio decreto n. 773/1931; e) "luoghi sensibili": 1) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 2) i centri preposti alla formazione professionale; 3) i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose; 4) gli impianti sportivi; 5) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; 6) le strutture ricettive per categorie protette; 7) i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche; 8) i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune; 9) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat; 10) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati; 11) le stazioni ferroviarie; f) "installazione di apparecchi per il gioco lecito": il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; g) "concessionario": l'operatore che possiede e fornisce alle attivita' autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a), ivi compreso il titolare di concessione per la gestione telematica del gioco mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 , qualora lo stesso fornisca alle attivita' autorizzate gli apparecchi di cui alla lettera a); h) "vetusta' dell'apparecchio per il gioco lecito": la sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) rispetto a requisiti previsti dalla normativa vigente; i) "guasto dell'apparecchio per il gioco lecito": il malfunzionamento irreparabile dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) che lo rende inservibile al suo scopo.».